Art. 12.
(Liberazione condizionale).

      1. Dopo l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «Art. 54-bis. - (Liberazione condizionale). - 1. Il condannato a pena detentiva già ammesso al regime di semilibertà, che durante il tempo di esecuzione della pena ha tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento,

 

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può essere ammesso alla liberazione condizionale quando ha trascorso in regime di semilibertà almeno sei mesi, e la pena ancora da espiare non supera i cinque anni.
      2. La liberazione condizionale comporta gli obblighi di cui agli articoli 81 e 82 del codice penale.
      3. La liberazione condizionale è revocata qualora il condannato, prima che sia decorso un periodo pari alla durata della pena da espiare, riporta condanna per un reato commesso durante l'espiazione della pena; ovvero commette un nuovo delitto non colposo per il quale sia inflitta una pena detentiva; ovvero si rende gravemente inadempiente agli obblighi imposti. In tale caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale».